Domande contributi “Decreto Sostegni”

È possibile presentare le domande per ottenere i contributi a valere sul Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 “Sostegni” che introduce misure di sostegno a imprese, professionisti, lavoratori autonomi e agli operatori economici coinvolti dall’emergenza Covid.

Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

La presentazione delle domande, che si possono inviare dal 30 marzo 2021, si deve effettuare telematicamente dal sito Agenzia delle Entrate dove è possibile trovare anche tutte le informazioni relative al provvedimento.

Possono accedere al contributo:

  • soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione, soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • soggetti che producono reddito agrario
  • enti non commerciali in relazione all’attività commerciale

Il contributo è riconosciuto:

  • se l’ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
  • se ammontare dei ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, non supera i dieci milioni di euro

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro ma non superiori a 5.000.000 di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro ma non superiori a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, si fa riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della predetta partita IVA.

E’ comunque garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a 2.000 euro per le persone giuridiche a 1.000 mille euro per le persone fisiche.

Per tutti i soggetti, l’importo massimo del contributo concedibile non può essere superiore a 150.000 euro.

Cagliari, 31 marzo 2021

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