Delega al Governo in materia di disabilità
E’ stata approvata in via definitiva dal Senato il 20 dicembre 2021 la legge “Delega al Governo in materia di disabilità” n. 227/2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 30.12.2021 (in allegato). Si evidenzia che la legge delega rappresenta l’attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR. L’iter di approvazione è stato, per questa ragione, molto celere: poco più di due mesi. In entrambi i rami del Parlamento la legge delega è stata approvata all’unanimità.
Si stabilisce all’art. 1 che il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il 31 dicembre 2021), nel rispetto dei principi e criteri previsti all’art. 2, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 18/2009, nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021. Il Governo potrà poi emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi disposizioni integrative e correttive.
Le finalità della legge delega sono di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, il pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.
L’articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi della delega come di seguito sinteticamente delineati:
- la definizione della condizione di disabilità e il riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- l’accertamento della disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base per razionalizzare e unificare in un’unica procedura del processo valutativo (legge n. 104/92) tutti gli accertamenti che riguardano l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa, fino alle valutazioni sul possesso dei requisiti per accedere a agevolazioni fiscali, tributarie e della mobilità;
- la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente con la collaborazione e il coordinamento di diversi soggetti che si occupano della programmazione di tipo sociale, assistenziale e sanitaria a vari livelli e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Dovranno essere individuati sostegni e servizi per l’abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l’istituzionalizzazione, come previsto dall’articolo 8 della legge 104/1992 e dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l’attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 112/2016 (Dopo di noi);
- la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità basandosi sul rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;
- prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, ai sensi della legge 68/1999;
- l’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità incaricato di raccogliere le segnalazioni delle persone con disabilità che denunciano discriminazioni o violazioni dei propri diritti e trasmettere ogni anno una relazione sull’attività svolta al Parlamento, al presidente del Consiglio, o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità. L’incarico include altresì la vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, lo svolgimento di verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
- il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tra le misure previste della legge delega si evidenzia, in particolare, l’estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti delle agevolazioni per maternità e paternità per chi ha un figlio con disabilità. Inoltre, è prevista anche la revisione della legge n. 68/1999 per prevedere una disciplina sulle modalità di svolgimento delle prove per l’accertamento dell’idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati e tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro ed alla mansione per il quali sono richiesti.
L’articolo 3 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (art. 1, comma 330, della legge 160/2019), con le risorse disponibili nel PNRR e mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
Cagliari, 17 gennaio 2022